Le linee fondamentali dell’ordinamento della Corte dei conti si trovano nel “testo unico” approvato nel 1934 (regio decreto 12 luglio, n.1214). Tale T.U. è stato solo parzialmente intaccato dai principi contenuti nella Carta costituzionale.
La Costituzione ha ribadito l’indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti di fronte al Governo, prevedendo un diretto collegamento con il Parlamento.
L’articolo 103, secondo comma della Costituzione, stabilisce inoltre che la Corte dei conti ha giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica, dovendo quindi pronunciarsi sulla responsabilità di chi ha la gestione del pubblico denaro.
La Corte ha altresì giurisdizione in materia di pensioni civili, militari e di guerra.
Nel corso degli anni successivi all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana sono intervenute profonde trasformazioni nell’organizzazione e nelle funzioni amministrative (moltiplicazione degli enti, creazione di autorità amministrative indipendenti, privatizzazione di funzioni e di imprese pubbliche), le quali hanno interessato anche gli assetti finanziari e di spesa, incidendo così sui compiti dell’Istituto.
Le suddette modifiche hanno infatti comportato un aggiornamento del ruolo della Corte dei conti, in ragione della crescente “domanda” sia di controlli efficienti che di un puntuale esercizio della giurisdizione di responsabilità, al fine di accrescere la trasparenza dell’amministrazione, di assicurare la corretta gestione delle pubbliche risorse e di elevare la qualità dei servizi che l’amministrazione rende ai cittadini.
Una complessiva riforma delle funzioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, è stata introdotta con l’approvazione delle leggi n.19 e n.20 del 14 gennaio 1994.
La legge 19/1994 (formato PDF) ha, in primo luogo, istituito le Sezioni giurisdizionali regionali, con competenza generale in materia di contabilità pubblica e di pensioni. Presso ciascuna Sezione è stato poi istituito un ufficio di Procura. La legge 20/1994 (formato PDF) ha avuto ad oggetto, invece, la riforma della funzione di controllo. I tratti fondamentali del modello di controllo prefigurato dalla legge di riforma sono i seguenti:
- il controllo preventivo di legittimità è stato “concentrato” sugli atti fondamentali del Governo;
- è stato generalizzato il controllo successivo sulla gestione, nei confronti (e a vantaggio) di tutte le amministrazioni, secondo appositi programmi elaborati dalla Corte dei conti. La Corte dei conti riferisce al Parlamento nazionale ed ai Consigli regionali sull’esito dei controlli eseguiti;
- in terzo luogo, è stato attribuito alla Corte dei conti il compito di verificare la funzionalità dei controlli interni all’amministrazione (o auto-controlli) riordinati e potenziati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 (formato PDF).
Questa nuova “architettura” dei controlli dovrebbe produrre due risultati: da una parte, una più responsabile gestione delle risorse ad opera degli amministratori pubblici; dall’altra, verifiche e analisi incentrate non solo sulla legittima impostazione e sullo svolgimento di attività amministrative, ma anche sui risultati conseguiti, sulla congruenza fra questi risultati e i programmi stabiliti, sui costi e sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione degli utenti.
Con il decreto legislativo 15 maggio 2003, n.125 (formato PDF) è stato aggiornato il DPR 25 novembre 1975, n.902, in armonia con le modifiche apportate al Titolo V della Costituzione. Nella stessa ottica, ulteriori funzioni, sono state assegnate alla Corte dei conti da parte della legge 5 giugno 2003, n.131 (formato PDF), stante l’obiettivo di avvicinare l’organo di controllo alle amministrazioni regionali e territoriali, ormai chiamate a soddisfare, in prima battuta, le esigenze della collettività.